Art. 27. 
 
  Il direttore della miniera deve essere laureato  in  ingegneria  ed
abilitato all'esercizio della professione. 
  Nelle miniere che impiegano complessivamente meno di 300 operai, la
direzione dei lavori puo' essere affidata ad  un  perito  industriale
minerario. 
  I capi servizio debbono essere muniti almeno di diploma  di  perito
industriale o di geometra. 
  E' in facolta' dell'ingegnere capo di  esigere  la  esibizione  dei
documenti o di qualsiasi altro titolo comprovante i requisiti di  cui
sopra per le persone  alle  quali  e'  affidata  la  direzione  o  la
sorveglianza dei lavori.