Art. 27. Il direttore della miniera deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione. Nelle miniere che impiegano complessivamente meno di 300 operai, la direzione dei lavori puo' essere affidata ad un perito industriale minerario. I capi servizio debbono essere muniti almeno di diploma di perito industriale o di geometra. E' in facolta' dell'ingegnere capo di esigere la esibizione dei documenti o di qualsiasi altro titolo comprovante i requisiti di cui sopra per le persone alle quali e' affidata la direzione o la sorveglianza dei lavori.