Art. 46. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) inidoneita' agli uffici del grado; d) domanda; e) d'autorita'; f) elevazione alla dignita' vescovile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.