Art. 46.

  Il  cappellano  militare  cessa  dal  servizio  permanente  per  il
verificarsi di una delle seguenti cause:
    a) eta';
    b) infermita';
    c) inidoneita' agli uffici del grado;
    d) domanda;
    e) d'autorita';
    f) elevazione alla dignita' vescovile;
    g) perdita del grado.
  Il  provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato
con  decreto  del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e'
disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
  Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954,
n. 113.