Art. 31.

  Le  imprese  che  gestiscono  stabilimenti  per  la  produzione  ed
imbottigliamento  della  birra  o di solo imbottigliamento, esistenti
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro
tre  mesi  dalla  data  stessa,  chiedere  l'autorizzazione  prevista
dall'articolo 16 della legge stessa.
  I  locali,  gli  impianti  ed  i  recipienti gia' esistenti debbono
essere  uniformati  alle  norme  della  presente legge entro due anni
dalla sua entrata in vigore.
  E'  concesso  un  termine  di  mesi dodici dalla data di entrata in
vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti
alla  data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di
vendita,  fabbricati  in  conformita' delle precedenti disposizioni e
non  rispondenti,  in  tutto  o  in  parte, alle norme della presente
legge.
  Sono  fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.