Art. 32.

  Sono  abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con
la  presente  legge,  nonche' il secondo comma dell'articolo 23 della
legge 30 aprile 1962, numero 283.
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sara' emanato il regolamento di esecuzione.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962

                                SEGNI

                                        FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI
                                                - BOSCO - TRABUCCHI -
                                                 TREMELLONI - COLOMBO
                                                 - RUMOR - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO