Art. 32.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con
la presente legge, nonche' il secondo comma dell'articolo 23 della
legge 30 aprile 1962, numero 283.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sara' emanato il regolamento di esecuzione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI
- BOSCO - TRABUCCHI -
TREMELLONI - COLOMBO
- RUMOR - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO