Art. 44.
                   Ispettori archivistici onorari

  Il  Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore
degli archivi, ha facolta' di nominare ispettori archivistici onorari
col   compito   di  collaborare  con  i  sovrintendenti  archivistici
nell'esercizio della vigilanza.
  In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
    a)  gli  archivi  o  i  singoli  documenti di cui i privati siano
proprietari,  possessori  o  detentori  e  che abbiano un presumibile
notevole interesse storico;
    b)  i  documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino
avulsi dagli archivi cui spettano;
    c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
    d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.
  compiti  senza  l'osservanza  delle  norme  previste  dal  presente
decreto.
  Gli  ispettori  onorari  sono  scelti  fra  gli  impiegati a riposo
dell'Amministrazione  degli  archivi  di  Stato,  fra  i membri delle
societa'  e  delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di
istituti  culturali, nonche' fra gli studiosi in genere di discipline
storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
  Gli  ispettori  onorari restano in carica per un triennio e possono
essere confermati.