Art. 44. Ispettori archivistici onorari Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facolta' di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza. In particolare, gli ispettori onorari segnalano: a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico; b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano; c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti; d) gli scarti di archivi o di singoli documenti. compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto. Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle societa' e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonche' fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale. Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.