Art. 57.
          Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva

  Alle  sedute  dei  Consigli di leva hanno l'obbligo di intervenire,
nei giorni designati, tutti gli iscritti, fatta eccezione:
    a)   per  coloro  gia'  riformati  a  seguito  della  definizione
anticipata  della  loro  posizione  rispetto all'obbligo del servizio
militare ai sensi degli articoli 52 e 62, lettera a);
    b)  per  coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni previste dal
successivo art. 68;
    c)  per coloro che debbono essere rimandati, giusta il precedente
art. 50;
    d)   per   i   residenti  all'estero,  per  i  quali  valgono  le
disposizioni che particolarmente li riguardano;
    e)  per  coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo
comma  del  successivo  art.  61,  ove  il  Ministro per la difesa si
avvalga della facolta' ivi prevista.
  I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti,
giusta il successivo art. 137.