Art. 57.
Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva
Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di intervenire,
nei giorni designati, tutti gli iscritti, fatta eccezione:
a) per coloro gia' riformati a seguito della definizione
anticipata della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio
militare ai sensi degli articoli 52 e 62, lettera a);
b) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal
successivo art. 68;
c) per coloro che debbono essere rimandati, giusta il precedente
art. 50;
d) per i residenti all'estero, per i quali valgono le
disposizioni che particolarmente li riguardano;
e) per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo
comma del successivo art. 61, ove il Ministro per la difesa si
avvalga della facolta' ivi prevista.
I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti,
giusta il successivo art. 137.