Art. 58.
Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto
da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita'
ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che
provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le
operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura
dell'Amministrazione militare.