Art. 58.
     Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

  Gli  iscritti  sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto
da   parte  dell'Amministrazione  militare,  nonche'  una  indennita'
ragguagliata  alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che
provengono  da  localita'  diversa  da  quella  dove  si  svolgono le
operazioni    di   leva,   viene   assicurato   l'alloggio   a   cura
dell'Amministrazione militare.