Art. 60.
                  Aggiornamento delle liste di leva

  Il  Consiglio di leva aggiunge sulla lista di ciascun Comune i nomi
di   coloro   che   i   capi  delle  Amministrazioni  comunali  hanno
ulteriormente  iscritto e cancella i nomi di coloro la cui iscrizione
riconosca irregolare.
  Il  Consiglio  di  leva cancella, inoltre, gli iscritti che debbono
concorrere alla leva di mare ai sensi del presente decreto.