Art. 60.
Aggiornamento delle liste di leva
Il Consiglio di leva aggiunge sulla lista di ciascun Comune i nomi
di coloro che i capi delle Amministrazioni comunali hanno
ulteriormente iscritto e cancella i nomi di coloro la cui iscrizione
riconosca irregolare.
Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che debbono
concorrere alla leva di mare ai sensi del presente decreto.