Art. 61.
  Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo
  illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi
                    a dispensa, ritardi e rinvii).

    Il  Consiglio  di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui
  al precedenti artt. 59 e 60:
      a)  pronuncia  l'esclusione  di  coloro  che  si  trovino nelle
  condizioni previste dal precedente art. 6;
      b)  decide  sulle  domande di ammissione all'eventuale dispensa
  dal  compiere  la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei
  casi  previsti  dal  successivo  art.  91 e sulle domande intese ad
  ottenere  il  primo  ritardo o il rinvio di cui ai successivi artt.
  85, 86, 88, 89 e 90;
      c)  pronuncia  la riforma senza visita di coloro che si trovino
  nelle condizioni di cui agli artt. 52 e 62;
      d)  pronuncia  la  riforma  o la rivedibilita' di coloro che si
  trovino nelle condizioni previste dal successivo Capo IV;
      e)  pronuncia  l'arruolamento  di  tutti  coloro  che risultino
  idonei  al  servizio  militare,  comprendendo fra gli idonei i gia'
  arruolati volontariamente;
      f)  pronuncia  l'arruolamento senza visita per gli iscritti che
  abbiano  ottenuto  l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere
  la  ferma  di  leva  o il ritardo o il rinvio della prestazione del
  servizio  militare  ai  sensi  degli artt. 91, 85, 86, 88, 89 e 90,
  qualora  il  Ministro  per  la  difesa  si  avvalga  della facolta'
  prevista  dall'ultimo  comma  del presente articolo, fermo restando
  quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45;
      g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti
  che  non  si  siano  presentati  senza giustificato motivo, sia per
  coloro  che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva,
  rifiutino  di  sottoporsi  all'esame  personale;  per questi ultimi
  pronuncia altresi' il loro arruolamento senza visita;
      h)  invita  pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a
  dichiarare  se  loro consti la omissione nelle liste di giovani che
  debbono  concorrere  alla  leva  e,  sulle  osservazioni o denuncie
  ricevute, decide in conseguenza;
      i)  fornisce  al  comandante  del  Distretto  militare, per gli
  arruolati  della  leva  di  terra, gli elementi che debbono servire
  alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare
  alle armi.
    Gli  iscritti  di  leva  sono,  dopo l'arruolamento, collocati in
  congedo  illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi;
  possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
    Debbono,  in  ogni  caso,  essere  avviati alle armi, subito dopo
  l'arruolamento,  i  renitenti  arruolati e denunciati all'autorita'
  giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione
  gia'  chiamato  alle  armi,  purche' non abbiano titolo a dispensa,
  esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
    Il  Ministro  per  la difesa ha facolta' di dispensare dall'esame
  personale  gli iscritti per i quali dal Consiglio di leva sia stata
  accertata  l'esistenza  dei  titoli  idonei  ad  ottenere eventuale
  dispensa  dal  compiere  la ferma di leva o il ritardo, o il rinvio
  dalla  chiamata alle armi previsti, rispettivamente, dagli articoli
  91, 85, 86, 88, 89 e 90.