Art. 61.
Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo
illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi
a dispensa, ritardi e rinvii).
Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui
al precedenti artt. 59 e 60:
a) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovino nelle
condizioni previste dal precedente art. 6;
b) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa
dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei
casi previsti dal successivo art. 91 e sulle domande intese ad
ottenere il primo ritardo o il rinvio di cui ai successivi artt.
85, 86, 88, 89 e 90;
c) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino
nelle condizioni di cui agli artt. 52 e 62;
d) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si
trovino nelle condizioni previste dal successivo Capo IV;
e) pronuncia l'arruolamento di tutti coloro che risultino
idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia'
arruolati volontariamente;
f) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che
abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere
la ferma di leva o il ritardo o il rinvio della prestazione del
servizio militare ai sensi degli artt. 91, 85, 86, 88, 89 e 90,
qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta'
prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando
quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45;
g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti
che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per
coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva,
rifiutino di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi
pronuncia altresi' il loro arruolamento senza visita;
h) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a
dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che
debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denuncie
ricevute, decide in conseguenza;
i) fornisce al comandante del Distretto militare, per gli
arruolati della leva di terra, gli elementi che debbono servire
alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare
alle armi.
Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in
congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi;
possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo
l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita'
giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione
gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa,
esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dall'esame
personale gli iscritti per i quali dal Consiglio di leva sia stata
accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere eventuale
dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo, o il rinvio
dalla chiamata alle armi previsti, rispettivamente, dagli articoli
91, 85, 86, 88, 89 e 90.