Art. 76. Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri I primari, i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, nonche' i professori universitari che dovranno essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri, devono essere sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i professori universitari, di cui agli articoli 65, 66 e 68 del presente decreto. Il sorteggio e' effettuato, presso i singoli enti ospedalieri, da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia o da un medico da lui delegato e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita' con funzioni di segretario. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e, a tal fine, la data del sorteggio deve essere comunicata ai candidati. Qualora venga sorteggiato il nominativo di un sanitario che presti servizio presso un ospedale con classifica inferiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, questo non sara' preso in considerazione e si procedera' ad estrazione di ulteriore nominativo.