Art. 76.
Sorteggio dei  componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi
         pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri

  I  primari,  i  sovraintendenti  sanitari,  i  direttori  sanitari,
nonche'  i  professori  universitari  che  dovranno  essere  nominati
componenti  delle  commissioni  esaminatrici dei concorsi pubblici di
assunzione  presso  gli  enti  ospedalieri, devono essere sorteggiati
dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di concerto con
il   Ministero  della  pubblica  istruzione  per  quanto  riguarda  i
professori  universitari,  di  cui  agli  articoli  65,  66  e 68 del
presente decreto.
  Il  sorteggio  e' effettuato, presso i singoli enti ospedalieri, da
una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un
consigliere   da   lui  delegato  con  funzioni  di  presidente,  dal
presidente  dell'ordine  dei medici della provincia o da un medico da
lui  delegato  e  da  un  funzionario  della  carriera  direttiva del
Ministero della sanita' con funzioni di segretario.
  Le  operazioni  di sorteggio sono pubbliche, e, a tal fine, la data
del sorteggio deve essere comunicata ai candidati.
  Qualora  venga sorteggiato il nominativo di un sanitario che presti
servizio  presso  un  ospedale  con  classifica  inferiore  a  quella
dell'ospedale  per  il quale e' bandito il concorso, questo non sara'
preso  in  considerazione  e si procedera' ad estrazione di ulteriore
nominativo.