Art. 33. Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30, le regioni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano ed effettuano nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori piu' intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. 2. Le regioni trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalita' indicate nello stesso.