Art. 33.
           Criteri e procedure di controllo e informazioni
                     nelle zone non vulnerabili
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di cui all'art. 30, le regioni,
sulla  base  delle  comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a
loro  disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti,
alle  coltivazioni,  alle  condizioni  pedoclimatiche  e idrologiche,
organizzano  ed  effettuano  nelle zone non vulnerabili sia controlli
cartolari   con   incrocio  di  dati,  sia  controlli  nelle  aziende
agro-zootecniche  ed  agroalimentari  per  verificare  la conformita'
delle  modalita'  di  utilizzazione  agronomica agli obblighi ed alla
comunicazione  di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse
in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli
cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate
nell'anno;  quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei
suoli  specie nei comprensori piu' intensamente coltivati per evitare
eccessi di azoto e fosforo.
  2.  Le  regioni  trasmettono,  anche per le zone non vulnerabili, i
dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27
del  decreto  del  18 settembre  2002,  secondo le modalita' indicate
nello stesso.