Art. 73. (Cancellieri della giustizia militare) Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.