Art. 74.
     (Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo)

  La  carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo e' ordinata come segue:

Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti

Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

  I  posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti
per  un  terzo  mediante  scrutinio  per merito comparativo e per due
terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i
tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.
  Gli  impiegati  promossi per merito comparativo precedono nel ruolo
quelli promossi per merito assoluto.
  I  tecnici  capi  ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non
idonei  alle  mansioni della propria carriera a giudizio di un medico
scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di
ufficio.