Art. 74. (Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo) La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' ordinata come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.