Art. 75. (Carriere esecutive tecniche) I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.