Art. 75.
                    (Carriere esecutive tecniche)

  I  ruoli  degli  assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e
calcolatori  delle  carriere  esecutive  tecniche di cui alle tabelle
numeri  41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione
di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.