Art. 81. (Coniuge superstite) La vedova del dipendente civile deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, ha diritto alla pensione di riversibilita'; la vedova del militare ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il militare, deceduto in attivita' di servizio, avesse maturato l'anzianita' prevista dall'art. 52, comma primo. La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.