Art. 81.
                        (Coniuge superstite)

  La  vedova  del dipendente civile deceduto in attivita' di servizio
dopo aver maturato l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo,
ha diritto alla pensione di riversibilita'; la vedova del militare ha
diritto alla pensione di riversibilita' purche' il militare, deceduto
in  attivita'  di  servizio,  avesse  maturato  l'anzianita' prevista
dall'art. 52, comma primo.
  La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita'
purche'  il  matrimonio  sia anteriore alla cessazione dal servizio o
sia   stato   contratto   prima   che   il   pensionato  compisse  il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  ovvero se dal matrimonio sia nata
prole,  anche  se  postuma,  o  se  con  il  matrimonio  siano  stati
legittimati figli naturali.
  La   pensione  di  riversibilita'  spetta  anche  alla  vedova  del
pensionato  che  ha  contratto  matrimonio  dopo  la  cessazione  dal
servizio  e  dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a
condizione  che  il  matrimonio  sia  durato almeno due anni e che la
differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni.
  La  pensione  non  spetta  alla vedova quando sia stata pronunciata
sentenza,  passata  in  giudicato,  di  separazione personale per sua
colpa;  in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto
alla vedova un assegno alimentare.
  Alla  vedova  del  dipendente  statale, civile o militare, deceduto
dopo  almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato
l'anzianita'  di  cui  al  primo  comma, spetta un'indennita' per una
volta tanto.
  In  caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la
pensione  spetta  al  vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a
proficuo  lavoro,  risulti  a  carico  della moglie e abbia contratto
matrimonio  quando  la  stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di
eta'.  Qualora  sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato,
di  separazione  per  colpa  del  marito,  si osserva il disposto del
precedente quarto comma.
  La  pensione  di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal
presente  articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre
nozze.
  Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970,
n. 898.