Art. 83.
                             (Genitori)

  Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato
non  sopravvivono  il  coniuge  ne'  figli o affiliati ovvero se tali
congiunti  non  hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa
spetta  al  padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a
proficuo   lavoro  o  in  eta'  superiore  a  sessanta  anni  nonche'
nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.
  In  mancanza  dei  genitori  legittimi o che abbiano legittimato il
dante  causa,  la  pensione  spetta,  nell'ordine, agli adottanti, ai
genitori naturali, agli affilianti.
  Alla  madre  vedova  e' equiparata quella che alla data del decesso
del  figlio  viveva  effettivamente  separata dal marito, anche se di
seconde  nozze,  senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito
sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la
pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori.
  Quando,  ferme  restando  le  altre condizioni la separazione tra i
coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre
spetta  la  meta'  della  pensione  gia'  attribuita  al  padre o che
potrebbe a questi spettare.
  E'  equiparata  alla  madre  vedova  quella che sia passata a nuove
nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.