Art. 86.
        (Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)

  Le  condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto
al  trattamento  di riversibilita' devono sussistere al momento della
morte del dipendente o del pensionato.
  Qualora   dette   condizioni   vengano   meno,   la   pensione   di
riversibilita'  e'  revocata.  La stessa norma si applica nel caso in
cui  cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno
alimentare.
  La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di
congiunti  di  ordine  precedente,  aventi  diritto  alla pensione di
riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
  E'  fatto  obbligo  agli  interessati di comunicare alla competente
direzione  provinciale  del tesoro la cessazione delle condizioni che
hanno  dato  luogo  all'attribuzione  della  pensione  o dell'assegno
alimentare.