Art. 87.
                          (Consolidamento)

  La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si
consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori
del  dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta'
della  pensione,  questa,  in  caso  di  morte dell'uno, si consolida
nell'altro.
  Il  consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava
per  ultimo  la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa,
purche'  le  condizioni  stabilite  per  l'acquisto  del diritto alla
riversibilita'  in  favore di detti collaterali risultino sussistenti
dal  momento  della  morte  del  dante causa a quello della morte del
genitore.