Art. 88.
 (Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare)

  La  pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della
pensione  di  cui  era  titolare  il dante causa ovvero, se questi e'
deceduto  in  servizio,  della pensione che gli sarebbe spettata alla
data della morte:
    a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
    b)  orfani  soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo;
tre,  40  per  cento;  quattro, 50 per cento; piu' di quattro, 60 per
cento;
    c)  coniuge  superstite  con  orfani  minorenni  aventi diritto a
pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre
70 per cento; con piu' di tre, 75 per cento.
  Quando  il  coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno
degli  orfani  minorenni  e,  in  ogni caso, quando concorrano orfani
maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la
pensione  viene  ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge
superstite  e  il  rimanente, calcolato come nella precedente lettera
c),  diviso  in  parti  uguali  fra  tutti gli orfani; pero' le quote
relative  agli  orfani  minorenni,  che non siano figli di precedente
matrimonio  del  dante  causa e che convivano col coniuge superstite,
spettano a quest'ultimo.
  Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite
o  a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le
norme  precedenti,  con  effetto  dal  giorno  successivo a quello di
cessazione  della  pensione. La stessa disposizione si applica per la
pensione dei collaterali.
  L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di
separazione  legale  e'  pari al 20 per cento della pensione diretta;
qualora  esistano  orfani,  il  predetto  assegno alimentare non puo'
superare    la   differenza   tra   l'importo   della   pensione   di
riversibilita',  che  sarebbe  spettata  al  coniuge  superstite  con
orfani,  ove  non  fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e
l'importo della pensione dovuta agli orfani.
  Nel  caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare,
i  genitori  o  i  collaterali  del  dipendente o pensionato, i quali
abbiano  diritto alla pensione di riversibilita', la conseguono nella
misura   prevista   dal   primo  comma  con  detrazione  dell'importo
dell'assegno alimentare.