Art. 89.
            (Misura dell'indennita' per una volta tanto)

  L'indennita'  per  una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della
base  pensionabile  di  cui  all'art.  43  o  tanti ottavi della base
pensionabile  di  cui  all'art.  53, quanti sono gli anni di servizio
utile   maturati,   rispettivamente,  dal  dipendente  civile  o  dal
militare.
  Detta  indennita'  e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi
sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
  Se  la  vedova  vive  separata  da tutti o da qualcuno degli orfani
minorenni  e,  in  ogni  caso,  quando concorrano figli di precedente
matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla
vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani
minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di
precedente  matrimonio  del dante causa e che convivano con la vedova
spettano a quest'ultima.
  Se  manca  la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita',
questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
  Ciascuna  quota separata spettante agli orfani non puo' superare un
quarto  dell'indennita'  intera.  Se vi e' la vedova e un solo orfano
con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.