Art. 91. (Scomparsa e irreperibilita') I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilita', conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio. Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e' accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in pensione. In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.