Art. 92. 
            (Trattamento privilegiato di riversibilita') 
 
  Quando la morte del  dipendente  e'  conseguenza  di  infermita'  o
lesioni dipendenti da fatti  di  servizio,  spetta  ai  congiunti  la
pensione privilegiata nella misura e alle condizioni  previste  dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni  accessori
restano quelli previsti dalle disposizioni contenute  nel  successivo
titolo VI. 
  Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori  alla
cessazione della guerra 1940-45. 
  E' data facolta' agli aventi causa di  optare  per  il  trattamento
derivante dall'applicazione  delle  norme  contenute  negli  articoli
precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al  primo
comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50  per  cento,  alla
pensione privilegiata diretta di prima categoria. 
  Qualora i fatti di servizio possano  dar  luogo  a  trattamento  di
infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni  dell'art.
65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma. 
  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti  del   presente
articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare  di  pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia  deceduto  a  causa
delle infermita' o  e  lesioni  per  le  quali  aveva  conseguito  il
trattamento privilegiato. 
  Ai fini di quanto disposto nel  presente  articolo,  l'applicazione
delle norme in materia di pensioni di guerra non puo'  avere  effetto
anteriore al 21 novembre 1967.