Art. 93. (Trattamento speciale) Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488. La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni turistiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati. La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente e' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attivita' di cui al comma predetto. Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.