Art. 93. 
                      (Trattamento speciale) 
 
  Alla vedova e agli orfani minorenni  del  dipendente  deceduto  per
fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato  di
prima  categoria,  con  o  senza  assegno  di  superinvalidita',   e'
attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un
trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima
categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101,  oltre
agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi  ai  figli
minorenni, qualunque sia la causa del decesso. 
  Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta  anche
agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le  condizioni  stabilite
dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due
anni dalla data di morte del dante  causa,  il  trattamento  speciale
decorre  dal  primo  giorno  del  mese   successivo   a   quello   di
presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno  successivo  alla
data di morte del dante causa. 
  Scaduto il termine  di  tre  anni,  di  cui  ai  commi  precedenti,
comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'. 
  La vedova e gli orfani dell'invalido  di  prima  categoria,  con  o
senza assegno di superinvalidita',  deceduto  per  cause  diverse  da
quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti
gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio. 
  Le disposizioni contenute  nei  commi  precedenti  si  applicano  a
decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965,
n. 488. 
  La pensione spettante  alla  vedova  e  agli  orfani  dei  militari
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia  di  finanza,  del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti  di
custodia, del Corpo forestale dello Stato nonche' dei  funzionari  di
pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con  la
legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per
diretto effetto di ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  di
azioni turistiche o criminose o in servizio di  ordine  pubblico,  e'
stabilita in misura pari  al  trattamento  complessivo  di  attivita'
composto da tutti gli emolumenti pensionabili e  dall'intero  importo
dell'indennita' di istituto,  che  era  percepito  dal  congiunto  al
momento del decesso,  con  esclusione  delle  quote  di  aggiunta  di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono  corrisposte
nelle misure stabilite per i pensionati. 
  La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani,  ai
genitori  ed  ai  collaterali  dei  dipendenti  indicati  nel   comma
precedente e' liquidata applicando le percentuali previste  dall'art.
88 sul trattamento complessivo di attivita' di cui al comma predetto. 
  Il  trattamento  speciale  di  pensione  previsto  dai  due   commi
precedenti sara'  riliquidato  in  relazione  alle  variazioni  nella
composizione del  nucleo  familiare  ed  ai  miglioramenti  economici
attribuiti  al  personale  in  attivita'  di  servizio  in  posizione
corrispondente a quella del dipendente. 
  Restano ferme le disposizioni contenute  negli  articoli  2,  primo
comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.