Art. 72.
                     Centri di servizio sociale

  Nelle  sedi  degli  uffici di sorveglianza sono istituiti centri di
servizio sociale per adulti.
  Il  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  puo' disporre, con suo
decreto,  che  per  piu' uffici di sorveglianza sia istituito un solo
centro di servizio sociale stabilendone la sede.
  I   centri   di  servizio  sociale  dipendono  dall'amministrazione
penitenziaria   e   la   loro   organizzazione  e'  disciplinata  dal
regolamento.
  I  centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad
eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione
di  sorveglianza,  le  inchieste  sociali  utili  a  fornire  i  dati
occorrenti  per  l'applicazione,  la  modificazione,  la proroga e la
revoca  delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati
e degli internati, nonche' a prestare la loro opera per assicurare il
reinserimento  nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza
non detentive.
  I  centri  prestano  inoltre,  su  richiesta  delle direzioni degli
istituti,  opera  di  consulenza  per  favorire  il  buon  esito  del
trattamento  penitenziario.  Svolgono,  infine,  ogni altra attivita'
prevista  dalla  presente  legge  che comporti interventi di servizio
sociale.