Art. 72. Centri di servizio sociale Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre, con suo decreto, che per piu' uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede. I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione e' disciplinata dal regolamento. I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonche' a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attivita' prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.