Art. 73. Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La cassa ha personalita' giuridica, e' amministrata con le norme della contabilita' di Stato e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La cassa e' amministrata da un consiglio composto: 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente; 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette. Il patrimonio della cassa e' costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23. I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.