Art. 73.
    Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

  Presso  la  direzione generale per gli istituti di prevenzione e di
pena  e'  istituita  la  cassa  per  il  soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto.
  La  cassa  ha  personalita' giuridica, e' amministrata con le norme
della   contabilita'   di  Stato  e  puo'  avvalersi  del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.
  Per  il  bilancio,  l'amministrazione  e il servizio della cassa si
applicano  le  norme  previste  dall'articolo  4 della legge 9 maggio
1932, n. 547.
  La cassa e' amministrata da un consiglio composto:
    1)  dal  direttore  generale per gli istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
    2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
    3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
  Le   funzioni   di   segretario   sono   esercitate  dal  direttore
dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione
e di pena, competente per l'assistenza.
 Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette.
  Il  patrimonio  della  cassa  e' costituito, oltre che dai lasciti,
donazioni   o   altre   contribuzioni,  dalle  somme  costituenti  le
differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.
  I  fondi  della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le
vittime  che  a  causa  del  delitto  si  trovino  in  condizioni  di
comprovato bisogno.