Art. 74. 
                      Consigli di aiuto sociale 
 
  Nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio  di
aiuto sociale, presieduto  dal  presidente  del  tribunale  o  da  un
magistrato da lui delegato, e composto dal presidente  del  tribunale
dei minorenni o da un  altro  magistrato  da  lui  designato,  da  un
magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un
rappresentante     della     provincia,     da     un     funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto,  dal
sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale,  dal  dirigente
dell'ufficio provinciale del lavoro, da  un  delegato  dell'ordinario
diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. 
Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal  presidente  del
tribunale fra i designati da  enti  pubblici  e  privati  qualificati
nell'assistenza sociale. 
  Il  consiglio  di  aiuto  sociale  ha  personalita'  giuridica,  e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e  puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
  I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro  opera
gratuitamente. 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro per la grazia e giustizia, puo' essere disposta  la  fusione
di piu' consigli di aiuto sociale in un unico ente. 
  Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del  consiglio
di  aiuto  sociale  nel  settore  dell'assistenza   penitenziaria   e
post-penitenziaria si provvede: 
    1)  con  le  assegnazioni  della  cassa  delle  ammende  di   cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 
    2) con lo stanziamento annuale previsto  dalla  legge  23  maggio
1956, n. 491; 
    3)  con  i  proventi  delle  manifatture   carcerarie   assegnati
annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della
cassa delle ammende nella misura del cinquanta  per  cento  del  loro
ammontare; 
    4) con i fondi ordinari di bilancio; 
    5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente. 
  Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del  consiglio
di aiuto sociale nel settore  del  soccorso  e  dell'assistenza  alle
vittime del delitto si  provvede  con  le  assegnazioni  della  cassa
prevista  dall'articolo  precedente  e  con  i  fondi  costituiti  da
lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti  dall'ente  a  tale
scopo. 
  Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e  le  modalita'
del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la
presenza di almeno sette componenti.