Art. 75. 
Attivita'  del  consiglio   di   aiuto   sociale   per   l'assistenza
                 penitenziaria e post-penitenziaria 
 
  Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attivita': 
    1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di
favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella
vita sociale; 
    2) cura che  siano  raccolte  tutte  le  notizie  occorrenti  per
accertare  i  reali  bisogni  dei  liberandi  e  studia  il  modo  di
provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; 
    3) assume notizie sulle possibilita' di  collocamento  al  lavoro
nel  circondario  e  svolge,  anche  a  mezzo  del  comitato  di  cui
all'articolo 77, opera  diretta  ad  assicurare  una  occupazione  ai
liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso; 
4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi 
di addestramento e attivita' lavorative  per  i  liberati  che  hanno
bisogno di integrare la loro preparazione  professionale  e  che  non
possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresi' la frequenza
dei liberati ai  normali  corsi  di  addestramento  e  di  avviamento
professionale predisposti dalle regioni; 
    5) cura il mantenimento delle  relazioni  dei  detenuti  e  degli
internati con le loro famiglie; 
    6) segnala alle autorita' e agli enti competenti i bisogni  delle
famiglie dei  detenuti  e  degli  internati,  che  rendono  necessari
speciali interventi; 
    7) concede sussidi in denaro o in natura; 
    8)  collabora  con  i  competenti  organi  per  il  coordinamento
dell'attivita'  assistenziale  degli  enti   e   delle   associazioni
pubbliche e private nonche'  delle  persone  che  svolgono  opera  di
assistenza e beneficenza diretta ad assicurare  il  piu'  efficace  e
appropriato intervento in favore dei liberati  e  dei  familiari  dei
detenuti e degli internati.