Art. 77.
Comitato per l'occupazione degli  assistiti  dal  consiglio  di aiuto
                               sociale

  Al  fine  di  favorire  l'avviamento  al  lavoro  dei dimessi dagli
istituiti  di  prevenzione  e di pena, presso ogni consiglio di aiuto
sociale,  ovvero  presso  l'ente di cui al quarto comma dell'articolo
74,  e'  istituito  il comitato per l'occupazione degli assistiti dal
consiglio di aiuto sociale.
  Di  tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto
sociale  o  da  un  magistrato  da  lui delegato, fanno parte quattro
rappresentanti   rispettivamente   dell'industria,   del   commercio,
dell'agricoltura  e dell'artigianato locale, designati dal presidente
della  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre
rappresentanti   dei  datori  di  lavoro  e  tre  rappresentanti  dei
prestatori  d'opera,  designati  dalle  organizzazioni sindacali piu'
rappresentative   sul   piano   nazionale,   un   rappresentante  dei
coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e  della  massima  occupazione, un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro
di servizio sociale di cui all'articolo 72.
  I   componenti  del  comitato  sono  nominati  dal  presidente  del
consiglio di aiuto sociale.
  Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.