Art. 50.
                        Disposizioni generali

  L'importazione,   l'esportazione   ed   il   transito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  possono essere effettuati esclusivamente
dagli  enti  e  dalle  imprese  autorizzati  alla  coltivazione delle
piante,   alla  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e  al
commercio  di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego
delle   predette  sostanze,  a  fini  di  ricerca  scientifica  e  di
sperimentazione.
  Le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma devono essere svolte
soltanto tramite le dogane di prima categoria.
  Il  permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha
la  validita'  di  mesi  sei  e  puo'  essere  utilizzato  anche  per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
  E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella postale o ad una banca.
  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano alle zone, punti o
depositi  franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta
la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Durante  il  transito  e'  vietato  manomettere o in qualsiasi modo
modificare   gli   involucri   contenenti   sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato
altresi'  destinarli,  senza apposita autorizzazione del Ministro per
la  sanita',  a  Paese  diverso  da quello risultante dal permesso di
esportazione e da quello di transito.
  Per   il  trasporto  e  la  consegna  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  in  importazione, esportazione o transito si applicano le
norme di cui al precedente articolo 41.
  Le  disposizioni  dei commi precedenti, ad esclusione del primo, si
applicano  soltanto  alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12.