Art. 31. 
                              Sanzioni 
 
  Per la violazione delle disposizioni della presente legge  e  delle
leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione  delle  pene
previste  per  la  violazione  della  legislazione  sulle  armi,   si
applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire  500.000  e  la
sospensione della concessione della licenza fino a tre anni  per  chi
esercita la caccia senza avere conseguito  la  licenza  medesima;  in
caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a  lire  un
milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza; 
    b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire  500.000  e  la
sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la  caccia
senza aver  contratto  la  polizza  di  assicurazione  ai  sensi  del
precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva  la  sanzione
amministrativa da L. 100.000 a lire un  milione  e  la  revoca  della
licenza; 
    c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire  500.000  e  la
sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita  la  caccia
in periodi non consentiti o in zone in cui  sussiste  il  divieto  di
caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L.  100.000
a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni;  in
caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a
lire due milioni e la revoca della licenza; 
    d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire tre milioni  e
la revoca della licenza per chi  esercita  la  caccia  su  specie  di
uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di  cui  al  precedente
articolo 2; 
    e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 per chi
esercita la caccia con mezzi  non  consentiti  ovvero  su  specie  di
mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia; in
caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a  lire  un
milione e la sospensione della licenza fino a un  anno;  in  caso  di
ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L.  200.000  a  lire
due milioni e la revoca della licenza; 
    f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire due  milioni  e
la revoca della licenza o la esclusione definitiva della  concessione
della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia  recidivo,
per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di  uccelli  in
qualsiasi forma, in violazione  di  quanto  disposto  dai  precedenti
articoli 3 e 18; 
    g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire 300.000 per chi
esercita la  caccia  senza  essere  munito  del  tesserino  regionale
prescritto dalle norme della regione di residenza; 
    h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000  per  chi
non provvede ad effettuare le prescritte  annotazioni  sul  tesserino
regionale; 
    i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per  chi,
pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso
di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;  la
sanzione si applica nel minimo qualora il  trasgressore  esibisca  il
documento entro otto giorni; 
    l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000  per  chi
viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma; 
    m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a  lire  500.000,  per
ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati  dal
precedente  articolo  13,  primo  e  secondo  comma,  la   selvaggina
introdotta dall'estero o per  chi  introduce  dall'estero  selvaggina
viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo
stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate  ai  sensi
del precedente articolo 19; 
    n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000  per  chi
viola  le  disposizioni  della  presente  legge   non   espressamente
richiamate dal presente articolo. 
  Le norme regionali prevederanno sanzioni per  eventuali  abusi  dei
proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei
terreni in attualita' di coltivazione di cui al  precedente  articolo
17, quarto comma.