Art. 31. Sanzioni Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza; b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza; c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza; d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2; e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza; f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18; g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza; h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni; l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma; m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19; n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualita' di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.