Art. 33.
Sospensione, esclusione e revoca  della  licenza di porto di armi per
                            uso di caccia

  La  revoca  della licenza di caccia e' definitiva nei casi previsti
ai  punti  d)  ed f) del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai
punti  b), c) ed e) dello stesso articolo e' ammesso il rinnovo della
licenza  ai  sensi  del  precedente articolo 22, comma secondo, a far
data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.
  La  proposta  di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva
della  concessione  della  licenza  di  caccia,  prevista nei casi di
illecito  amministrativo,  sara'  formulata, ai sensi dell'articolo 7
della  legge  24  dicembre  1975, n. 706, dal presidente della giunta
regionale,  che  ne  dara'  comunicazione  al  questore  del luogo di
residenza  del  trasgressore  affinche' provveda a tale sospensione o
revoca o esclusione definitiva della concessione.
  Nel  caso  di  oblazione  della  sanzione  amministrativa  le  armi
sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo
alla  proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione
della  licenza,  saranno  restituite al legittimo proprietario previa
dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.