Art. 100.

               Vertenze ed organismi di conciliazione

    1.  La  proclamazione  e  la  revoca  degli  scioperi  relativi a
vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o
piu'  Paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il
quale   ne  informa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  la  funzione  pubblica - ed il MPI - Gabinetto del
Ministro;  per  le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la
comunicazione e' indirizzata al console territorialmente competente.
    2.  Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente accordo, organismi di
conciliazione   presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  per  i
conflitti  che  interessino  il  personale  in servizio in uno o piu'
Paesi  esteri,  e  presso  gli  uffici  consolari,  per i conflitti a
livello di circoscrizione consolare.