Art. 101.

                  Sistema delle relazioni sindacali

    1.  Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui
al  capo  II  si  applica  al  personale  della  scuola  in  servizio
all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
    Le  relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione
integrativa  nazionale  presso il Ministero affari esteri e a livello
decentrato  presso  le  Ambasciate,  per  le  questioni che investano
l'intero  Paese  ospite,  i  Consolati, per il personale dei corsi di
lingua  italiana  e  per il personale statale delle scuole private, e
presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.
    2.  La  delegazione  di  parte  pubblica  per  la  contrattazione
integrativa  e  decentrata a livello di Ministero e' costituita da un
delegato  del  Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato
del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dell'Amministrazione degli affari esteri e di quella del MIUR.
    3.  Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente,
sara'  anche  determinato  il  trattamento  dei  permessi retribuiti,
fruiti  all'estero,  con riguardo all'assegno di sede, fermo restando
che  questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all'art.
13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art.
658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.
    4.  Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la
delegazione di parte pubblica e' costituita dall'Ambasciatore o da un
suo  delegato,  che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari
degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta
delegazione e' costituita tenendo conto della struttura organizzativa
degli Uffici stessi.
    Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la
delegazione di parte pubblica e' costituita dal dirigente scolastico.
    Le  delegazioni  sindacali  ai  vari  livelli, sono costituite ai
sensi dell'art. 7.
    5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente
articolo vengono  individuate  per ogni funzione le specificita' e le
competenze  in  raccordo  con  le  particolari  situazioni  esistenti
all'estero.
    Nell'ambito  di  una politica di diffusione della lingua italiana
quale riscontro ad una crescente e sempre piu' articolata domanda, si
puo'  prevedere  la possibilita' di collaborazioni plurime effettuate
presso  altre  scuole  italiane o straniere che abbiano necessita' di
particolari esigenze professionali.
    In  considerazione  della  specifica articolazione della funzione
svolta  da  docenti  della  scuola  secondaria in qualita' di lettori
presso  le Universita' straniere, sono definite con la contrattazione
integrativa  le  funzioni  del  lettore  e  del lettore con incarichi
extra-accademici.