Art. 102.
Partecipazione
1. L'Amministrazione degli affari esteri, a livello centrale e
periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie
previste dagli articoli 4 e 5, nonche' in materia di assegni di sede,
di cui al del decreto legislativo n. 62/1998.
Essa fornisce altresi' un'informazione preventiva relativamente
ai posti di cui agli articoli 108 e 109, e sulle professionalita'
richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al
Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 626 del decreto
legislativo n. 297/1994.
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni
paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui
all'art. 5.