Art. 102.

                           Partecipazione

    1.  L'Amministrazione  degli  affari esteri, a livello centrale e
periferico,   fornisce   informazione   preventiva   e   la  relativa
documentazione  cartacea  e/o  informatica  necessaria  sulle materie
previste dagli articoli 4 e 5, nonche' in materia di assegni di sede,
di cui al del decreto legislativo n. 62/1998.
    Essa  fornisce  altresi' un'informazione preventiva relativamente
ai  posti  di  cui  agli articoli 108 e 109, e sulle professionalita'
richieste  dai  compiti  attribuiti  al  personale  da  destinare  al
Ministero  degli  affari  esteri  ai  sensi dell'art. 626 del decreto
legislativo n. 297/1994.
    2.  Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni
paritetiche  di studio per un esame approfondito delle materie di cui
all'art. 5.