Art. 102. Partecipazione 1. L'Amministrazione degli affari esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli articoli 4 e 5, nonche' in materia di assegni di sede, di cui al del decreto legislativo n. 62/1998. Essa fornisce altresi' un'informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli articoli 108 e 109, e sulle professionalita' richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 626 del decreto legislativo n. 297/1994. 2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui all'art. 5.