Art. 104.
Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al
superamento del disagio scolastico
1. Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono
progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli
interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli
elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la
programmazione delle attivita' aggiuntive del personale in servizio
nonche' l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati
nella misura annua necessaria a compensare le attivita' svolte dal
personale docente e in relazione ai progetti delle scuole e,
comunque, nel limite di Euro 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le
somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario,
confluiscono nel fondo d'istituto delle scuole metropolitane di cui
all'art. 84.