Art. 104.

Progetti  finalizzati  al  miglioramento dell'offerta formativa ed al
                 superamento del disagio scolastico

    1.  Le  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero promuovono
progetti  di  miglioramento  dell'offerta formativa, ivi compresi gli
interventi  a  favore  di  problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri  da  definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
    2.  I  progetti  devono  definire,  oltre che gli obiettivi e gli
elementi  di  valutazione circa i risultati attesi, in particolare la
programmazione  delle  attivita' aggiuntive del personale in servizio
nonche'  l'eventuale  raccordo  con  le  iniziative  di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
    3.  Gli  oneri  derivanti  dal presente articolo sono determinati
nella  misura  annua  necessaria a compensare le attivita' svolte dal
personale  docente  e  in  relazione  ai  progetti  delle  scuole  e,
comunque,  nel  limite  di  Euro  1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le
somme  eventualmente  non  utilizzate, in ogni esercizio finanziario,
confluiscono  nel  fondo d'istituto delle scuole metropolitane di cui
all'art. 84.