Art. 105.
Ferie
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la
durata delle ferie e' determinata in quarantotto giorni lavorativi,
cui si aggiungono quattro giorni lavorativi per festivita' soppresse;
ai fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno
lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attivita' didattiche, durante i
quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite le ferie del
personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
Paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi
di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1° luglio-31
agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico
locale.
4. E' assicurata all'interessato la fruizione dell'intero periodo
di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra Paesi con
differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.