Art. 105.

                                Ferie

    1.   Per   il   personale  docente,  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario  presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la
durata  delle  ferie e' determinata in quarantotto giorni lavorativi,
cui si aggiungono quattro giorni lavorativi per festivita' soppresse;
ai  fini  del  relativo  computo  il  sabato  e'  considerato  giorno
lavorativo.
    2. I periodi di sospensione delle attivita' didattiche, durante i
quali,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 9, vanno fruite le ferie del
personale  docente,  sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
Paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
    3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi
di  riposo  che  il comma 11 del citato art. 13 assicura al personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  nel  periodo  1°  luglio-31
agosto,  va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico
locale.
    4. E' assicurata all'interessato la fruizione dell'intero periodo
di  ferie  a  cui  ha  titolo nei casi di trasferimento tra Paesi con
differenti   calendari   scolastici  locali,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.