Art. 106.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato, con le modalita' previste dall'art. 19 e
dall'art. 40, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del
personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata
alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale,
qualora piu' favorevole. Per il personale non residente la
retribuzione complessiva e' costituita da una retribuzione di base,
pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle
scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato
alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota
percentuale variabile dell'indennita' di sede prevista per il
personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane
all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata
rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalita' per la costituzione delle graduatorie e per
il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le
disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MPI.