Art. 107.
Orari e ore eccedenti
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i
criteri e le modalita' per il monitoraggio e l'analisi delle
attivita' di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con
l'orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai
sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti
cattedra saranno attribuite con le procedure di cui all'art. 30 e, in
caso di indisponibilita' del personale docente a tempo indeterminato,
a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilita' di reperimento di
personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti
saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con
priorita' ai docenti che manifestino la loro disponibilita', nei
limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole
del territorio metropolitano.