Art. 108.
Mobilita' tra le istituzioni scolastiche all'estero
1. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per
incompatibilita' di permanenza nella sede possono essere disposti,
per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui
il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e
viceversa, purche' il personale vi abbia titolo sulla base della
funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della
medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una
circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche
diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneita'
nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le
procedure di mobilita' di ufficio nell'ambito della circoscrizione o
dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono
essere disposti su posti di Paesi di altro emisfero. Le operazioni
relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su
posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle
istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalita' e criteri sono determinati nell'ambito
della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 101.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il
trasferimento puo' essere disposto, a domanda, solo al termine di
fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In
caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza
assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le
modalita' ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti
con la contrattazione decentrata nazionale.