Art. 111.

Modalita' di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza
                            della lingua

    1.  L'accertamento  di  cui  al precedente art. 110 e' effettuato
sulla base di prove strutturate.
    A  tal  fine  sono  predisposti distinti questionari per ciascuna
delle seguenti categorie di candidati:
      a) docenti  che  aspirano  alle istituzioni scolastiche diverse
dalle   scuole   europee   (la  prova  dovra'  verificare  l'adeguata
conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
      b) docenti  che  aspirano  alle  scuole europee (per i quali la
prova  dovra'  verificare  se  il  grado di conoscenza della lingua o
delle   lingue  straniere  consente  la  piena  integrazione  in  uno
specifico contesto educativo e plurilingue);
      c) docenti  che  aspirano  ai  lettorati  di italiano presso le
universita'  straniere  (per i quali la prova dovra' verificare se il
grado  conoscenza  della  lingua o delle lingue straniere consente la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
      d) personale ATA.
    Per  ciascuna  delle  tre  tipologie  di  istituzioni di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), nonche' per il personale ATA, saranno
predisposti  distinti  questionari  nelle  lingue  francese, inglese,
tedesca e spagnola.
    2.  Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente
puo' chiedere di sostenere la prova per piu' tipologie di istituzioni
e  per  piu'  aree  linguistiche.  Analogamente il personale ATA puo'
partecipare per piu' aree linguistiche.
    3.  Considerato  che  ai  lettorati  di  italiano all'estero puo'
essere  destinato  soltanto  il  personale dello Stato in possesso di
specifici  requisiti,  per  quanto concerne il personale della scuola
hanno  titolo  a sostenere la prova di accertamento linguistico per i
lettorati  di  italiano  presso  le Universita' straniere i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
      a) docenti  di  italiano  delle  scuole  secondarie  di primo o
secondo grado;
      b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo
o   secondo   grado,  che  abbiano  superato,  nell'ambito  di  corsi
universitari,  almeno  due  esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo  la  tabella  di  omogeneita'  del  MPI  allegata ai bandi di
concorsi  per  titoli  ed esami emanati con DD.DD.GG. 31 marzo 1999 e
1° aprile 1999.
    4.  Per  la  predisposizione dei questionari di cui al precedente
comma 1  e  la  relativa assistenza tecnica, il MAE puo' avvalersi di
apposita  Agenzia specializzata, purche' qualificata o certificata in
materia di prove strutturate linguistiche.