Art. 112.

         Valutazione della prova di accertamento linguistico

    1.  La  valutazione  della prova di accertamento della conoscenza
della  lingua  straniera  e'  effettuata  in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
    2.  Al  termine  di  ogni  giornata  di effettuazione delle prove
strutturate  l'apposita  commissione, nominata dal direttore generale
per  la  promozione  e cooperazione culturale del MAE di concerto col
MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione  del  punteggio  conseguito.  A conclusione di tutte le
prove  i  nominativi  di  tali candidati saranno inseriti in appositi
elenchi  generali,  redatti  in stretto ordine alfabetico, e distinti
per  ciascun  codice  funzione, per ciascuna area linguistica, per le
scuole europee e per lettorati.
    3.  Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il
titolo  professionale  di  accertamento della conoscenza della lingua
straniera  che  conserva  la  validita'  per  i  successivi nove anni
scolastici.