Art. 112.
Valutazione della prova di accertamento linguistico
1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza
della lingua straniera e' effettuata in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove
strutturate l'apposita commissione, nominata dal direttore generale
per la promozione e cooperazione culturale del MAE di concerto col
MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le
prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi
elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti
per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le
scuole europee e per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il
titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua
straniera che conserva la validita' per i successivi nove anni
scolastici.