Art. 113.
Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per
ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono
aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il
punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza
della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha
luogo sulla base della tabella di valutazione allegata, che prevede
un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parita' di
punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sara' determinato
sulla base dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il MAE procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al
comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di
accertamento linguistico conserva la validita', come indicato
all'art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a
richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione
dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle
graduatorie in cui risulti gia' inserito e considerati valutabili
dalla tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui
titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo all'inclusione
nella graduatoria, non conserva validita' nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito
un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato
restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilita', ovvero ai
sensi dell'art. 120, che sia restituito ai ruoli metropolitani per
ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia gia'
prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un
periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci
anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del
personale che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di
febbraio, per consentire un regolare avvio dell'anno scolastico, con
le modalita' e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono
inoltre affisse all'albo del Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale,
Ufficio IV - e rimangono esposte per i successivi quindici giorni.
Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il
termine anzidetto e puo', entro tale termine, presentare reclamo
scritto, per errori od omissioni, alla Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminanti i
reclami, puo' rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le
hanno supportate, e' data comunicazione agli interessati ed ai
controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio
anzidetto.
5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti,
dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il
Direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC,
Ufficio IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale
procedimento e' ammesso reclamo scritto da presentarsi entro quindici
giorni dalla data di affissione. La decisione dell'Ufficio va assunta
entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.