Art. 113.

     Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti

    1.  Le  graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per
ogni  area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono
aggiornate ogni tre anni.
    2.  Nelle  graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il
punteggio  attribuito  nelle  prove  di accertamento della conoscenza
della  lingua  straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati  e  il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha
luogo  sulla  base della tabella di valutazione allegata, che prevede
un  massimo  di  80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli  professionali  e  20  per  i titoli di servizio. A parita' di
punteggio  complessivo,  l'ordine  in  graduatoria  sara' determinato
sulla  base dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il  MAE procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al
comma 1 secondo i seguenti criteri:
      a) mantenimento  nelle  stesse  del  personale il cui titolo di
accertamento   linguistico   conserva  la  validita',  come  indicato
all'art.   112,  comma 3.  Tale  personale  ha,  pertanto,  titolo  a
richiedere  l'aggiornamento  del proprio punteggio con la valutazione
dei   titoli   conseguiti  successivamente  alla  costituzione  delle
graduatorie  in  cui  risulti  gia' inserito e considerati valutabili
dalla tabella D allegata al presente contratto;
      b) depennamento  dalle  graduatorie stesse del personale il cui
titolo  di accertamento linguistico, che ha dato luogo all'inclusione
nella graduatoria, non conserva validita' nei termini sopra indicati;
      c) depennamento  dalle  graduatorie del personale che ha subito
un  provvedimento  disciplinare  superiore  alla  censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
      d) depennamento  dalle  graduatorie del personale che sia stato
restituito  ai  ruoli  metropolitani  per incompatibilita', ovvero ai
sensi  dell'art.  120,  che sia restituito ai ruoli metropolitani per
ragioni di servizio;
      e) depennamento  dalle graduatorie del personale che abbia gia'
prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un
periodo  di  servizio  di  durata complessivamente superiore ai dieci
anni;
      f) depennamento  dalle  graduatorie  delle  scuole  europee del
personale che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.
    4.  Le  graduatorie  permanenti, sono aggiornate entro il mese di
febbraio,  per consentire un regolare avvio dell'anno scolastico, con
le  modalita'  e  i  criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono
inoltre   affisse  all'albo  del  Ministero  degli  affari  esteri  -
Direzione  generale  per  la  promozione e la cooperazione culturale,
Ufficio  IV  -  e rimangono esposte per i successivi quindici giorni.
Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il
termine  anzidetto  e  puo',  entro  tale termine, presentare reclamo
scritto,  per  errori  od  omissioni,  alla Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminanti i
reclami, puo' rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
    Delle  decisioni  assunte,  e delle sintetiche motivazioni che le
hanno  supportate,  e'  data  comunicazione  agli  interessati  ed ai
controinteressati    mediante    affissione   all'albo   dell'Ufficio
anzidetto.
    5.  Dopo  l'accertamento  del possesso, da parte dei concorrenti,
dei  requisiti  per  l'inclusione  nelle  graduatorie  permanenti, il
Direttore  generale  per  la  promozione  e la cooperazione culturale
approva  le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC,
Ufficio   IV,  mediante  affissione.  Avverso  i  risultati  di  tale
procedimento e' ammesso reclamo scritto da presentarsi entro quindici
giorni dalla data di affissione. La decisione dell'Ufficio va assunta
entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.