Art. 114.
Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti
riservati al personale gia' in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di
ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P. codice civile del MAE,
previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia
ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le
operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati e'
affisso all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del
MPI.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di' cui sopra il
MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale cosi' individuato il
telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco
delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero,
e' depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Detto
personale, al compimento del proprio mandato, potra' chiedere di
essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo
l'accettazione, non assume servizio, e' depennato da tutte le
graduatorie e potra' esservi, a domanda, reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.