Art. 114.

      Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero

    1.  Ogni  anno,  dopo  le  operazioni  relative  ai trasferimenti
riservati  al  personale  gia'  in  servizio  all'estero,  i posti di
contingente  eventualmente  rimasti  vacanti  sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie  permanenti.  Il  MAE  rende  note  entro il 31 agosto di
ciascun anno le sedi disponibili.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1 la D.G.P. codice civile del MAE,
previa  attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia
ed  il  numero  dei  posti  di contingente ancora disponibili dopo le
operazioni  di  trasferimento.  L'elenco  dei  posti  individuati  e'
affisso  all'albo  del  MAE  e degli Uffici centrali e periferici del
MPI.
    3.  Dopo  l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di' cui sopra il
MAE  attiva  le  procedure  di  destinazione  del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
    4.  A tal fine il MAE trasmette al personale cosi' individuato il
telegramma  di  preavviso  della  destinazione  unitamente all'elenco
delle   sedi   disponibili,   invitandolo   ad  indicare  le  proprie
preferenze.
    5.  II personale, una volta accettata la destinazione all'estero,
e'  depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Detto
personale,  al  compimento  del  proprio  mandato, potra' chiedere di
essere   reinserito   nelle   graduatorie   in   occasione  del  loro
aggiornamento.
    6.  Il  personale  che  non  accetta  la destinazione o che, dopo
l'accettazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  da  tutte  le
graduatorie  e  potra'  esservi,  a  domanda,  reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.