Art. 115.
Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessita' di assegnare
personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o
per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali e' prevista,
a seguito del decreto ministeriale n. del MPI 10 agosto 1998, n. 354,
integrato dal decreto ministeriale n. del medesimo dicastero
10 novembre 1998, n. 448, una corrispondenza automatica,
l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente
capo, ha facolta' di attingere alle graduatorie di altre aree
linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei
posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al
precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di
accertamento linguistico prima della scadenza del triennio,
limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove
straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati
nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di
precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i
successivi tre anni.