Art. 116.
Durata del servizio all'estero
1. Il personale destinatario del presente contratto puo' prestare
servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee
per non piu' di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da
un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di
almeno tre anni.
2. Presso le scuole europee puo' essere prestato un solo periodo
di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale
proroga di un anno a seguito di delibera del consiglio superiore
della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso
le scuole europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una
scuola europea conferita dal consiglio superiore della predetta
scuola, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove
anni, con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di
servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano, puo' essere destinato alle
scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di
selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato
tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro
che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso
le scuole europee puo' cumulare a tale servizio solamente un periodo
di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee, e presso i lettorati di italiano, purche' utilmente
collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due
periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle
selezioni per la destinazione all'estero.