Art. 119. Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia 1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale in servizio all'estero e' restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non e' corrisposto per i restanti quindici giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.