Art. 119.

 Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia

    1.  Nel  caso  di  assenze  per  malattia  di durata superiore ai
sessanta giorni, il personale in servizio all'estero e' restituito ai
ruoli  metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno
di  sede  per  i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non e'
corrisposto   per  i  restanti  quindici  giorni.  Restano  ferme  le
disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.