Art. 123.
Norme applicative
1. In attesa che sia completamente attivata anche all'estero
l'autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito si
sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il
contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza
del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione
delle modalita' e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle
proposte del collegio dei docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro
fa al livello regionale debbono intendersi, quando non vi sia diversa
determinazione nel presente capo, come riferimenti al livello di
Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio
presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica la
disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui
emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MPI, sono
adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal
MAE, d'intesa con il MPI.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono
ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297
del 1994.