Art. 124.

                       Fruizione dei permessi

    1.  Non  rientrano  tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1
dell'art.   35   del  decreto  legislativo  n.  62/1998,  i  permessi
retribuiti  di  cui  all'art.  15,  per  i quali compete l'indennita'
personale nelle misure sottoindicate:
      - lutti  per  perdita  del coniuge, di parenti entro il secondo
grado,  di  soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di
primo   grado  (tre  giorni  consecutivi  per  evento):  l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
    - permessi  per  motivi  personali e familiari, documentati anche
mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi
per  anno  scolastico):  l'indennita'  personale e' corrisposta nella
misura del 50%.