Art. 124.
Fruizione dei permessi
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 62/1998, i permessi
retribuiti di cui all'art. 15, per i quali compete l'indennita'
personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di
primo grado (tre giorni consecutivi per evento): l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche
mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi
per anno scolastico): l'indennita' personale e' corrisposta nella
misura del 50%.