Art. 125. Fruizione del diritto alla formazione 1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all'art. 62. 2. Il MAE si impegna a individuare, d'intesa con il MPI, contenuti e modalita' per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.