Art. 125.
Fruizione del diritto alla formazione
1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di
cui all'art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d'intesa con il MPI,
contenuti e modalita' per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione
all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi
a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la
formazione a distanza.