Art. 64.
          Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

  All'Anagrafe  nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie
relative  alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con
fondi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  o  di  bilanci di enti
pubblici.  Sono  fatte salve le disposizioni relative alla protezione
dei segreti.
  Le  amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che
svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica e tecnologica per poter
accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito
schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
  Le  amministrazioni  e  gli enti erogatori sono tenuti a comunicare
all'Anagrafe  nazionale  i  finanziamenti concessi per l'attivita' di
ricerca.
  Le  Universita',  le  facolta',  i  dipartimenti,  gli istituti, il
Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti
interessati  potranno  accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle
ricerche.
  All'Anagrafe sovrintendente un comitato cosi' composto:

    1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
    2)  il  Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica o un suo delegato;
    3) un rappresentante del Ministro della sanita';
    4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
    6)  un  rappresentante  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali;
    7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
    8)  due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca
designati  dal  Ministro  incaricato  del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica;
    9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
    10)   due   rappresentanti  eletti  dal  Consiglio  universitario
nazionale;
    11)  il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo
delegato.

  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario del
Ministero  della  pubblica  istruzione  con qualifica non inferiore a
primo dirigente.
  Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei
mezzi  a  disposizione  del Ministero della pubblica istruzione e del
relativo personale.